La tutela - Normativa

Tra gli strumenti normativi disponibili in Italia per la tutela e la conservazione della diversità biologica vanno considerati:

  • Articoli 9, 32 e 117 , comma 1, lett. s) della Costituzione della Repubblica Italiana;
  • Direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la Conservazione degli Uccelli Selvatici, con particolare riferimento all'Articolo 3, comma 1, secondo il quale ''…gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'Articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat'', e all'Articolo 10, comma 1 e comma 2, secondo il quale ''gli Stati membri incoraggiano le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'Articolo 1'' e ''un'attenzione particolare sarà accordata alle ricerche e ai lavori sugli argomenti elencati nell'allegato V'';
  • Legge n. 503 del 5 agosto 1981, di ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa alla Conservazione della Vita Selvatica e dell'Ambiente Naturale in Europa, con particolare riferimento all'Articolo 3 della stessa Convenzione, comma 1 secondo il quale ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitat minacciati, e il comma 3 secondo il quale ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitat;
  • Legge n. 42 del 25 gennaio 1983, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con particolare riferimento all'Articolo II, comma 3, della stessa Convenzione secondo il quale le Parti contraenti dovrebbero promuovere lavori di ricerca relativi alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;
  • Legge n. 349 del 8 luglio 1986, che ha istituito il Ministero dell'Ambiente, attribuendo specifiche competenze per assicurare, in un quadro organico, la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;
  • Legge quadro n. 394 del 6 dicembre 1991, sulle Aree Protette con particolare riferimento all'Articolo 1, comma 3, lettera c) secondo il quale ''i territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare tra le altre finalità, la promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare;
  • Direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali e della Flora e della Fauna Selvatiche, con particolare riferimento all'Articolo 2, all'Articolo 10 e all'Articolo 18;
  • Legge n. 124 del 14 febbraio 1994, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla Diversità Biologica (CBD), con particolare riferimento all'Articolo 6 relativo alle ''Misure generali per la conservazione e l'uso durevole'', all'Articolo 7 relativo alla ''Individuazione e monitoraggio'', all'Articolo 8 relativo alla ''Conservazione in situ'', all'Articolo 10 relativo al ''Uso durevole dei componenti della diversità biologica'', all'Articolo 12 relativo alla ''Ricerca e formazione'', All'Articolo 13 relativo alla ''Istruzione e divulgazione al pubblico'', all'Articolo 17 relativo allo ''Scambio di informazioni'', della stessa Convenzione e la Delibera CIPE del 16 marzo 1994 concernente il documento "Linee strategiche e programma preliminare per l'attuazione della Convenzione della biodiversità in Italia";
  • D.P.R. n. 357 ( e successive modifiche) del 8 settembre 1997 concernente il Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali e della Flora e della Fauna Selvatiche, aggiornato con il D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003, con particolare riferimento all'Articolo 4 relativo alle ''Misure di conservazione'', all'Articolo 13 relativo alla ''Informazione'' e all'Articolo 14 relativo alla ''Ricerca e istruzione'';
  • Legge n. 403 del 14 ottobre 1999, di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la Protezione delle Alpi, con particolare riferimento all'Articolo 2, comma 2, lettera f , secondo il quale le Parti contraenti prenderanno misure adeguate nel campo della protezione della natura e tutela del paesaggio, al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme;
  • Legge n. 175 del 27 maggio 1999, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Barcellona per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, fra cui il ''Protocollo relativo alle zone particolarmente protette e alla diversità biologica del Mediterraneo'';
  • Legge 9.1.2006, n. 14, di ratifica ed esecuzione della “Convenzione Europea sul Paesaggio”, in vigore in Italia dal 1° settembre 2006, a seguito di deposito da parte del Rappresentante permanente della Repubblica italiana dello strumento di ratifica presso il Consiglio d'Europa;
  • Convenzione degli Appennini sottoscritta dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, UPI, UNCEM, ANCI, Federparchi, Legambiente, LIPU, WWF Italia e da 15 Regioni. La Convenzione degli Appennini rappresenta lo strumento di area vasta per avviare un processo di tutela e valorizzazione che veda concretamente impegnati tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati per la costruzione di un programma complessivo di sviluppo sostenibile delle aree della catena appenninica.

Il CONECOFOR

Il Corpo Forestale dello Stato,nel 1995, ha istituito la Rete Nazionale per il Controllo degli Ecosistemi Forestali (CONECOFOR), con il compito di prevenire la perdita di biodiversità monitorando e tutelando le interazioni ecologiche tra le componenti strutturali e funzionali degli ecosistemi forestali e i fattori di cambiamento a grande scala. Le indagini sul livello di biodiversità si sono basate su 7 parametri (vegetazione, licheni epifiti, legno morto, insetti, naturalità, diversità paesaggistica, struttura forestale) e hanno permesso di ottenere una analisi di vitalità di molti ecosistemi forestali. Questo check-up ha permesso di organizzare la tutela di foreste ricche in biodiversità e, addirittura, di scoprire nuove specie. Da 15 anni a questa parte si può definire il CONECOFOR come uno dei pochi esperimenti realmente riusciti, a livello nazionale.

Gli UTB

La vigilanza, la tutela e la gestione delle Riserve Naturali dello Stato – i preziosi serbatoi di biodiversità del nostro Paese – da oggi può contare su una nuova struttura, recentemente istituita dal Corpo Forestale dello Stato: gli Uffici Territoriali per la Biodiversità (U.T.B.) Si tratta di 30 Uffici sul territorio nazionale orientati alla conservazione e alla valorizzazione delle Riserve Naturali dello Stato e degli altri beni amministrati e gli interventi sono mirati e proporzionati alle caratteristiche naturali e sociali dei territori, anche attraverso la promozione di nuove forme di utilizzazione delle risorse naturali fondate sulla sostenibilità e sulla rinnovabilità.

Aree protette e Natura 2000

Le aree naturali protette sono porzioni di territori terrestri o acquatici in cui le alterazioni di origine antropica sono ridotte o assenti. Queste zone sono soggette a speciali regimi di protezione e gestione perché sono destinate alla conservazione della diversità biologica, del patrimonio culturale e delle risorse naturali. L´Italia con la legge n. 124/94 ratifica la Convenzione sulla Biodiversità di Rio de Janeiro e definisce la biodiversità come la variabilità tra gli organismi viventi di ogni origine, tra gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte, includendo anche la diversità nell'ambito di ciascuna specie, tra le specie e gli ecosistemi. Viene anche esplicitato il concetto di sostenibilità: l´uso delle componenti della diversità biologica deve avvenire ad un ritmo che non ne comporti una riduzione a lungo termine e modalità tali da salvaguardare le esigenze e le aspirazioni delle generazioni presenti e future.

La conservazione della biodiversità si esplicita in diverse misure:

  • realizzazione di un sistema di aree protette per la tutela “in situ”
  • conservazione del patrimonio genetico delle specie e degli ecosistemi(conservazione “ex situ”)
  • conservazione delle specie e razze delle varietà allevate e coltivate
  • conservazione dei paesaggi naturali ed agrari storici
  • restauro e recupero degli ecosistemi degradati
  • difesa e recupero delle specie minacciate

I siti caratterizzati da habitat di interesse comunitario o la cui flora e fauna sono di interesse comunitario sono stati riuniti a livello europeo, con il recepimento della Direttiva Habitat, in una rete che coinvolge 28 Paesi firmatari denominata “Rete Natura 2000”. In Italia, questo accordo internazionale ha portato alla protezione di 2288 siti di importanza comunitaria (SIC) e 597 zone di protezione speciale (ZPS, nate dal recepimento della Direttiva Uccelli e automaticamente integrate in Natura 2000), comprensivi di 132 habitat, 87 specie di flora, 98 specie di fauna, 380 specie di avifauna.